La Toscana e la sua legge elettorale, dopo tre prove
Di Enrico Calossi, Direttore OPI
L’esito delle elezioni regionali toscane, e in particolare il risultato inatteso della candidata presidente Antonella Bundu, ha riacceso il dibattito sulla legge elettorale toscana. In particolare, ha suscitato scalpore la scoperta da parte di molti toscani della presenza di una diversa soglia di sbarramento per le liste che corrono in coalizione (il 3% dei voti validi) rispetto alla soglia per le liste che corrono in solitaria (il 5%). In realtà non si tratta di una novità, perché le attuali regole elettorali furono stabilite con la legge regionale n. 51, approvata dal Consiglio Regionale toscano il 26 settembre 2014. Ciò significa che anche i due precedenti appuntamenti elettorali regionali (nel 2015 e nel 2020) erano stati affrontati con le stesse regole. In passato però non era mai accaduta l’anomala situazione di una lista che rimanesse sotto la soglia del 5%, mentre il candidato presidente ad essa collegato otteneva più del 5%. Da qui dunque anche l’ipotesi di ricorso da parte delle componenti di Toscana Rossa (lista formata dall’alleanza tra Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Possibile) nell’ottica, se non altro, di aprire una riflessione per modificare la legge elettorale toscana. Il dibattito che è emerso sulla legge elettorale toscana ci spinge infatti a ragionare anche su altri aspetti problematici della normativa elettorale.
